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A seguito della morte di una persona si apre la successione: l'erede può rinunciare all'eredità oppure accettarla, subentrando in quest'ultimo caso - per intero o pro quota - nella posizione giuridica del de cuius. L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita e può avvenire anche (a tutela dell'erede) con beneficio d'inventario (in quest'ultimo caso l'erede è tenuto a pagare i debiti e a soddisfare i legati solo nei limiti del valore del patrimonio ricevuto). L'accettazione espressa dell'eredità è una dichiarazione formale resa con atto pubblico innanzi al Notaio o Cancelliere oppure con scrittura privata. L'accettazione tacita si verifica in assenza di un atto formale quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio vende un immobile che è entrato in successione oppure paga un debito ereditario con denaro proveniente dall'eredità). Recentemente il Tribunale di Torino (sentenza 14 giugno 2017 n. 3151 della Sezione II Civile, Giudice Comune) ha precisato che il possesso dei beni ereditari non è di per sé sintomatico della volontà di accettare l'eredità potendo dipendere da un mero intento conservativo. Tale possesso, tuttavia, costituisce una circostanza valutabile al fini di stabilire se sia intervenuta o meno accettazione tacita dell'eredità, unitamente alla mancanza di redazione dell'inventario. Nel caso concreto il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità come richiesto dal creditore procedente che intendeva procedere all'esecuzione immobiliare avente ad oggetto beni pervenuti per successione in capo all'esecutato. |
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