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IL BIOTESTAMENTO
Il 31 gennaio è entrata in vigore la L. 22 dicembre 2017 n. 219 sul biotestamento. Tra le principali novità vi è l'istituzione delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Pertanto ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo essere stato debitamente informato, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il disponente con le Dat nomina anche un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte per iscritto (se le condizioni del paziente non lo consentono è ammessa la videoregistrazione) e sono sempre revocabili o modificabili. Vanno ovviamente rispettate dal medico che può però disattenderle se palesemente incongrue o se nel frattempo le condizioni sono mutate e sono sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Vai alla legge. |
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