LA DIVISIONE EREDITARIA
Nel caso di comunione
ereditaria di immobili spesso
è opportuno procede ad una divisione degli stessi e, così, sciogliere
la
comunione in modo tale che ciascun condividente diventi proprietario
esclusivo
di una porzione della massa comune.
La divisione può essere
raggiunta in modo
amichevole e cioè mediante un accordo tra le parti, oppure
giudizialmente e,
quindi, a seguito di una causa di divisione per ordine del Giudice.
Esiste anche la divisione
testamentaria che viene
effettuata direttamente dal de cuius nel testamento.
Per procedere alla
divisione occorre
preliminarmente formare la massa ereditaria stimando il valore dei vari
beni
che la compongono.
Tenuto conto delle quote
spettanti ai vari coeredi,
si formeranno i singoli lotti corrispondenti, per valore, alle quote.
Se i beni sono comodamente
divisibili la divisione
è fatta in natura, altrimenti si procede all’attribuzione ad uno o ad
alcuni dei
condividente del bene/beni con la previsione di un conguaglio in favore
dell’altro o degli altri partecipanti. In alternativa si può procedere
alla
vendita a terzi, ripartendo il ricavato in base alle quote.
Nella procedura giudiziale,
se non viene raggiunto
un accordo neppure in corso di causa, qualora la massa non sia
divisibile in
natura, vi è il rischio concreto che i beni siano venduti a terzi e, in
questo
caso, si procede con un’asta giudiziaria.
È quindi evidente
l’opportunità di comporre la
vertenza prima che il bene o i beni siano venduti all’asta poiché la
vendita
all’asta spesso comporta una notevole diminuzione del valore di
realizzo
rispetto al valore commerciale del bene.
Lo Studio Legale, con l’ausilio di
tecnici di fiducia
delle parti, è in grado di offrire una valida consulenza preventiva
proprio
nell’ottica di suggerire il raggiungimento di un accordo di divisione
tra le
parti nella fase stragiudiziale oppure in sede di mediazione oppure,
ancora,
nella fase giudiziale prima che sia disposta la vendita all’asta del
bene.
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