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LA DIVISIONE EREDITARIA
Nel caso di comunione ereditaria di immobili spesso è opportuno procede ad una divisione degli stessi e, così, sciogliere la comunione in modo tale che ciascun condividente diventi proprietario esclusivo di una porzione della massa comune.
La divisione può essere raggiunta in modo amichevole e cioè mediante un accordo tra le parti, oppure giudizialmente e, quindi, a seguito di una causa di divisione per ordine del Giudice.
Esiste anche la divisione testamentaria che viene effettuata direttamente dal de cuius nel testamento.
Per procedere alla divisione occorre preliminarmente formare la massa ereditaria stimando il valore dei vari beni che la compongono.
Tenuto conto delle quote spettanti ai vari coeredi, si formeranno i singoli lotti corrispondenti, per valore, alle quote.
Se i beni sono comodamente divisibili la divisione è fatta in natura, altrimenti si procede all’attribuzione ad uno o ad alcuni dei condividente del bene/beni con la previsione di un conguaglio in favore dell’altro o degli altri partecipanti. In alternativa si può procedere alla vendita a terzi, ripartendo il ricavato in base alle quote.
Nella procedura giudiziale, se non viene raggiunto un accordo neppure in corso di causa, qualora la massa non sia divisibile in natura, vi è il rischio concreto che i beni siano venduti a terzi e, in questo caso, si procede con un’asta giudiziaria.
È quindi evidente l’opportunità di comporre la vertenza prima che il bene o i beni siano venduti all’asta poiché la vendita all’asta spesso comporta una notevole diminuzione del valore di realizzo rispetto al valore commerciale del bene.

Lo Studio Legale, con l’ausilio di tecnici di fiducia delle parti, è in grado di offrire una valida consulenza preventiva proprio nell’ottica di suggerire il raggiungimento di un accordo di divisione tra le parti nella fase stragiudiziale oppure in sede di mediazione oppure, ancora, nella fase giudiziale prima che sia disposta la vendita all’asta del bene.




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