Cartella Equitalia inesistente se la notifica è stata fatta da un’agenzia
privata di recapito
Lo ha stabilito la
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia confermando il consolidato
orientamento della Corte di Cassazione per cui “è inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita
direttamente dal concessionario della riscossione, mediante un’agenzia privata
di recapito”.
Il principio di diritto
ribadito nella pronuncia in esame del 28.4.2015 è quello per cui per la
notifica degli atti giudiziari tributari non si può che “fare
riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste
su tutto il territorio nazionale”, mentre quando la notifica sia affidata ad
un’agenzia privata di recapito tale adempimento “non è conforme alla formalità
prescritta dell’art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento
del procedimento notificatorio” (sent. n.
2008/11095).
Ha ricordato la Commissione Tributaria che “La
notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia
consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il
notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico
all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste,
al quale il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via
esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del
rapporto tra l'Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo
la piena responsabilità per l'espletamento del servizio (sent. n. 2012/9111).
In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur
liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE,
all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di
ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii
raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue
che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata
ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria
che l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di
"invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”
(ord. n. 2013/2262).
Trattasi, ha precisato sempre la Commissione
Tributaria in esame, di inesistenza non sanabile neppure dalla costituzione in
giudizio del contribuente, con la conseguenza che l’atto impugnato dovrà essere
dichiarato nullo e del tutto privo di effetti.
|