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Cartella Equitalia inesistente se la notifica è stata fatta da un’agenzia privata di recapito

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia confermando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui “è inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, mediante un’agenzia privata di recapito”.
Il principio di diritto ribadito nella pronuncia in esame del 28.4.2015 è quello per cui per la notifica degli atti giudiziari tributari non si può che “fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale”, mentre quando la notifica sia affidata ad un’agenzia privata di recapito tale adempimento “non è conforme alla formalità prescritta dell’art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio” (sent. n. 2008/11095).
Ha ricordato la Commissione Tributaria che “La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio (sent. n. 2012/9111). In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a  riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti” (ord. n. 2013/2262).
Trattasi, ha precisato sempre la Commissione Tributaria in esame, di inesistenza non sanabile neppure dalla costituzione in giudizio del contribuente, con la conseguenza che l’atto impugnato dovrà essere dichiarato nullo e del tutto privo di effetti.





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