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FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO

Con decreto del Ministero della Giustizia del 15 gennaio 2017 è stata disposto l’avvio sperimentale del “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” previsto dalla legge n. 208/2015.
Il coniuge separato in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio o dei figli minori o maggiorenni con handicap grave, conviventi, che non riceve l’assegno stabilito dal Giudice per inadempienza del coniuge obbligato a versarlo, può presentare una apposita istanza alla cancelleria del competente Tribunale.
I Tribunali legittimati a ricevere le istanze - in questa fase di sperimentazione - sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello.
Il Fondo interviene per gli inadempimenti maturati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 208/2015 e, cioè, successivamente al 1.1.2016.
Sulla base della valutazione di ammissibilità o meno da parte del Giudice competente da effettuarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda, il Fondo accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione, corrispondenti ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017, con valutazioni e liquidazioni trimestrali.

Dal 14 febbraio 2017 sarà disponibile il modulo per la presentazione della domanda. Vai al decreto ministeriale




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