FONDO DI
SOLIDARIETA’ A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
Con
decreto del Ministero della Giustizia del 15
gennaio 2017 è stata disposto l’avvio sperimentale del “Fondo di
solidarietà a
tutela del coniuge in stato di bisogno” previsto dalla legge n.
208/2015.
Il
coniuge separato in stato di bisogno che non è
in grado di provvedere al mantenimento proprio o dei figli minori o
maggiorenni
con handicap grave, conviventi, che non riceve l’assegno stabilito dal
Giudice
per inadempienza del coniuge obbligato a versarlo, può presentare una
apposita
istanza alla cancelleria del competente Tribunale.
I
Tribunali legittimati a ricevere le istanze - in
questa fase di sperimentazione - sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di
Appello.
Il
Fondo interviene per gli inadempimenti maturati
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 208/2015 e, cioè,
successivamente al 1.1.2016.
Sulla
base della valutazione di ammissibilità o
meno da parte del Giudice competente da effettuarsi entro 30 giorni dal
deposito della domanda, il Fondo accoglie o rigetta l'istanza e
provvede alla liquidazione delle istanze accolte
nei
limiti delle risorse finanziarie in dotazione, corrispondenti ad euro
250.000
per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017, con valutazioni e
liquidazioni
trimestrali.
Dal
14 febbraio 2017 sarà disponibile il modulo per la
presentazione della domanda. Vai al decreto ministeriale |