PER LE TERAPIE SALVAVITA NON
C’E’ PIU’ OBBLIGO DI REPERIBILITA’ INPS
Lo ha chiarito l’INPS con la circolare 95/2016 in attuazione a quanto
previsto dal Jobs Act (“Linee guida in attuazione del Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute, 11
gennaio 2016, previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151”).
Su domanda del lavoratore č pertanto previsto un esonero dall’obbligo
di reperibilitā INPS, altrimenti operante nelle fasce orarie 10,00 - 12,00 e
17,00 - 19,00, in caso di assenza dal lavoro connessa con patologie gravi che
richiedono terapie salvavita oppure stati patologici sottesi o connessi a
situazioni di invaliditā riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
La possibilitā di ottenere l’esonero riguarda i lavoratori dipendenti
del settore privato e non si estende, invece, ai dipendenti pubblici e ai
lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS.
“Esonero” non significa, tuttavia, escludere in senso assoluto i
controlli nel senso che l’INPS invita comunque i datori di lavoro a segnalare
“possibili eventi per i quali si ravvisi la necessitā di effettuare una
verifica”.
Tra le patologie gravi che richiedono terapie salvavita le linee guida
dell’INPS indicano, ad esempio: sindromi vascolari acute con interessamento
sistemico, emorragie severe/infarti d’organo, condizioni di shock/stati
vegetativi, insufficienza renale acuta, insufficienza respiratoria acuta anche
su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti ecc.), insufficienza miocardica
acuta, crisi epatica nelle fasi da scompenso acuto, gravi infezioni sistemiche
tra cui AIDS conclamato, intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche
di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, insetticidi, monossido di
carbonio ecc.), ipertensione liquorale endocranica acuta, malattie
dismetaboliche in fase di scompenso acuto, malattie psichiatriche in fase di
scompenso acuto e//o in TSO, neoplasie maligne in trattamento chirurgico e
neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento
radioterapico, sindrome maligna da neurolettici, trapianti di organi vitali,
altre malattie acute con compromissione sistemica (es. pancreatite,
mediastinite, encefalite, meningite ecc.) per il solo periodo convalescenziale,
quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o
trattamenti diversi.
Per maggiore completezza leggi la circolare INPS |