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SFRATTO PER MOROSITA'

Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale che il proprietario promuove, tramite il proprio Avvocato, per riottenere la disponibilità dell'immobile occupato dal'inquilino che non paga regolarmente il canone di locazione.
Il consiglio, anche in questo caso, è quello di contattare l'Avvocato non appena sorge il problema e quindi già quando l'inquilino è in ritardo con il pagamento di una o massimo due mensilità di canone (si può agire nel caso di ritardo nel pagamento di una mensilità di canone decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista ovvero nel caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone mentre, nel caso di locazioni commerciali, è richiesto che l'inadempimento sia di non scarsa importanza).
E' fondamentale agire subito e non attendere che si accumulino diverse mensilità di canone impagate.
In genere il primo passo consiste nell'inoltrare una lettera di diffida al conduttore intimando il pagamento immediato dei canoni arretrati ed eventualmente chiedendo la restituzione dell'immobile.
Se la diffida non produce l'esito sperato, si promuove la causa di sfratto con citazione in udienza per la convalida ed eventuale ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.
All'udienza, nel caso di locazioni abitative, il conduttore potrebbe comparire e chiedere il c.d. termine di grazia per cui avrà un tempo massimo di tre mesi (lo stabilisce il Giudice) per pagare tutte le mensilità arretrate e gli eventuali oneri accessori, oltre alle spese legali liquidate dal Tribunale.
Nel caso di mancata presenza dell'inquilino all'udienza e in assenza di opposizione, il Giudice, verificata che la morosità persiste, convalida lo sfratto fissando la data entro cui ottenere il rilascio forzato dell'immobile tramite ufficiali giudiziari.
Lo stesso avviene decorso il termine di grazia assegnato dal Giudice alla prima udienza qualora l'inquilino non abbia provveduto a sanare la posizione nel termine assegnatogli.




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